Per i Privati
Art. 14 decreto legge n.35 del 14 marzo 2005: “Le liberalità in denaro (…) erogate da persone fisiche (…) in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale e di associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale (…), sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del dieci per cento (10%) del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui.”

Per le Aziende
Art. 14 decreto legge n.35 del 14 marzo 2005: “Le liberalità in denaro o in natura erogate da (…) o da enti soggetti all’imposta sul reddito delle società in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale e di associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale (…), sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del dieci per cento (10%) del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui. (…)”

Per i titolari di reddito d’impresa, “Resta ferma la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 100, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi (…)”. (vecchia normativa)

La cessione gratuita di beni di propria produzione o distribuzione a favore della nostra Associazione, in quanto Onlus, costituisce un ulteriore vantaggio fiscale per l’impresa donante: oltre a non concorrere alla formazione del reddito, il valore dei beni è esente I.V.A.

Come avere la deduzione

I documenti del versamento (c.c. postale, ricevuta bancaria, copia dell’assegno bancario, estratto conto della carta di credito…) sono validi ai fini fiscali.

I riferimenti normativi relativi ai benefici fiscali per i donatori – privati e imprese – sono l’arti. 14 decreto legge n° 35 del 14 marzo 2005 e l’art.13 del D.Lgs.460/97 sugli enti non commerciali e Onlus.