Statuto dell'Associazione

GIVE HIM A CHANCE

Art.1: DENOMINAZIONE

E' costituita un'associazione avente le caratteristiche di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del D.Lgs 460/1997, sotto la denominazione “GIVE HIM A CHANCE”.L'acronimo ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) è parte integrante della denominazione dell'Associazione e, pertanto, verrà utilizzato in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico. La denominazione, gli eventuali domini sul web sono creazioni intellettuali.

Il logo dell'Associazione può essere utilizzato dai soci nell'ambito degli scopi previsti dal presente Statuto. Esso, come tutti i segni distintivi, deve avere una chiara funzione divulgativa ed assolvere alla funzione di riconoscere senza incertezze l'Associazione e le attività che ad essa fanno capo.


Art. 2: FINALITA’

L'Associazione “GIVE HIM A CHANCE” è apartitica, non ha fini di lucro e svolge attività di promozione, utilità solidarietà sociale.

Le finalità che si propone sono in particolare: svolgere la propria attività nel settore della beneficenza, attraverso donazioni in denaro o prestazioni d’opera a titolo gratuito a favore di minori in stato di abbandono o di disagio sociale e familiare.

Nell'ambito di tale attività di beneficenza, la Onlus si propone di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e di arrecare benefici anche attraverso la costruzione ed il sostegno di orfanotrofi, scuole, case di accoglienza per minori e similari, nonché la possibilità di svolgere le normali attività strumentali al suddetto oggetto sociale principale che permettano il raggiungimento e la realizzazione dei seguenti obiettivi:

•  Alleviare le condizioni di indigenza dei componenti di tali collettività attraverso donazioni in natura di generi di prima necessità (abbigliamento, coperte, alimenti, medicinali ecc.);

•  Contribuire alla costituzione di scuole nei villaggi o nelle comunità che ne siano prive, ovvero al miglioramento delle strutture scolastiche ove esistenti;

•  Contribuire alla costituzione di dispensari ed ospedali;

•  Favorire lo sviluppo di tecnologie per lo sfruttamento delle risorse naturali (acqua, vento, sole) nel massimo rispetto ambientale;

•  Sostenere la promozione di piccoli progetti nei villaggi per favorire lo sviluppo di attività economiche basate principalmente sulle tradizioni artigianali ed artistiche e sull'utilizzo delle risorse naturali;

•  Contribuire al miglioramento delle tecniche agricole e di pastorizia.

Ai fini del perseguimento del proprio obiettivo di solidarietà sociale, la Onlus potrà effettuare le erogazioni di beneficenza (in denaro o natura), anche nei confronti di altre Onlus aventi ad oggetto della propria attività istituzionale la beneficenza, l'assistenza sociale e sanitaria, gli aiuti umanitari a favore dei bambini bisognosi.

E' fatto espresso divieto di svolgere attività diverse dalla beneficenza a favore dei suddetti minori, ad eccezione di quelle direttamente connesse all'attività istituzionale e delle attività accessorie per natura a quelle istituzionali, nell'accezione e nei limiti di quanto indicato al comma 5, dell'art.10 del D.Lgs. 460/1997.

Tutte le attività della Onlus potranno essere svolte in collaborazione con altre agenzie e associazioni, fondazioni, ONG, Enti Pubblici, Nazioni Unite e loro agenzie, aziende e studi professionali.

A tale scopo l'Associazione si impegna promuovere la diffusione delle proprie attività mediante la distribuzione di materiale illustrativo, la comunicazione attraverso i mass-media, la partecipazione e la promozione di conferenze, incontri.

Per il raggiungimento dei propri scopi, l'associazione potrà organizzare, occasionalmente, nei limiti consentiti dalla legge, raccolte pubbliche di fondi, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze e campagne di sensibilizzazione.

La Onlus comunicherà l'oggetto della propria attività entro 30 giorni dalla costituzione, alla competente Direzione Regionale delle Entrate; alla medesima Direzione sarà altresì comunicata ogni modifica successiva che comporti la perdita della qualità di Onlus.

Art. 3: SEDE

L’Associazione “GIVE HIM A CHANCE” ha sede in Italia, a Quartu S.E. (CA) , Via Tharros, 110.


Art. 4: DURATA

L’Associazione “GIVE HIM A CHANCE” ha durata illimitata.

 

Art.5: ASSOCIATI

Possono divenire membri dell'associazione tutti coloro che, siano essi Enti o cittadini maggiorenni italiani o stranieri, avendo preso visione dello Statuto, concordino con gli scopi umanitari e di solidarietà sociale in esso espressi ed intendano prestare volontariamente la propria opera per sostenere l'attività.

L'ammissione dei soci avviene su domanda scritta degli interessati ed è sottoposta all'accettazione del Consiglio Direttivo.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo, incluso il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Le modalità associative garantiscono l'effettività del rapporto; la partecipazione all'associazione non può essere temporanea.

Tutti i soci sono tenuti al pagamento annuale di una quota di associazione il cui importo verrà annualmente stabilito dal Consiglio Direttivo.

I soci che non avranno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati soci anche nell'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione. Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, espresse per iscritto tramite raccomandata da far pervenire alla sede sociale entro il 31 dicembre di ciascun anno, o per morosità e indegnità sancite dall'Assemblea dei soci.

I membri dell'Associazione si suddividono in soci ordinari, soci sostenitori e soci onorari. 
Possono essere soci ordinari dell'Associazione tutti i volontari che partecipano attivamente ai progetti. Possono essere soci sostenitori tutte le persone fisiche o giuridiche che abbiano versato un contributo associativo, stabilito dall'Assemblea, a favore delle iniziative di cui all'art. 2. 
Possono essere soci onorari dell'Associazione tutte le persone o gli enti che si siano distinti in attività dirette al sostegno degli obiettivi primari dell'Associazione o comunque abbiano operato nel campo della tutela dei minori. 
La decadenza dei soci ordinari, sostenitori e onorari spetta all'Assemblea. La decadenza dei soci potrà avvenire in caso di inosservanza del presente statuto, di mancato pagamento del contributo associativo annuale o nei casi di sopraggiunta indegnità morale e civile a svolgere i propri compiti istituzionali. E' fatto obbligo ai soci il rispetto degli impegni assunti per l'assistenza e per le prestazioni concordate nell'ambito delle finalità dell'art. 2. Nel caso di inosservanza degli impegni prestabiliti nelle attività volontarie, il socio potrà essere escluso con deliberazione dell'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. 
I soci sostenitori cessano dalla loro qualifica alla fine di ogni anno solare, qualora non abbiano provveduto a rinnovare il pagamento del contributo associativo. 
I soci prestano servizio a titolo completamente gratuito, così come è da ritenersi gratuito l'accesso a qualunque carica elettiva. E' ammesso soltanto, nei casi prestabiliti con apposita delibera, il rimborso spese.


Art. 6: ORGANI

Sono organi dell'Associazione: L'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Collegio dei Sindaci.

 

Art. 7: ASSEMBLEA

L'assemblea, ordinaria e straordinaria è costituita da tutti i soci e viene convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo.

Essa è validamente costituita, in prima convocazione con l ' intervento di almeno metà dei soci e delibera a maggioranza degli intervenuti; in seconda convocazione

l ' Assemblea ordinaria e straordinaria, è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera sempre a loro maggioranza.

Può essere convocata, inoltre, dal Presidente, anche a seguito di richiesta di almeno un quinto dei soci.

La convocazione dell'assemblea e l'ordine del giorno saranno comunicati ai soci con quindici giorni di anticipo per lettera o affissione all'albo dell'Associazione.

L'assemblea delibera sul bilancio consuntivo, sugli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione, sull'ammontare delle quote associative, sulle modifiche dell'atto costitutivo, dei regolamenti, sulla nomina del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci e su quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto.

Hanno diritto di intervento in assemblea e di votare tutti i soci garantiti ed ordinari in regola con il pagamento della quota associativa. Non è ammesso il voto per corrispondenza, né per delega ad altro socio.

L'assemblea è presieduta dal Presidente e, in sua assenza, dal Vicepresidente. In assenza di Presidente e Vicepresidente, l'assemblea è presieduta da persona nominata dall'assemblea stessa che provvederà anche alla nomina di un Segretario per la redazione dl verbale della riunione.


 Art.8: CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Amministrazione è demandata al Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre fino ad un massimo di cinque membri.

Il Consiglio Direttivo è nominato dall'assemblea dei soci, a maggioranza di voti, con la presenza di almeno metà dei soci; esso dura in carica tre anni, al termine dei quali i Consiglieri possono essere confermati.

Le cariche sociali sono gratuite.

In caso di cessazione di un Consigliere nel corso dell'esercizio è facoltà del Consiglio cooptare il sostituto che rimarrà in carica fino ala prossima assemblea. In caso di cessazione della maggioranza dei Consiglieri in carica, si intende decaduto l'intero Consiglio.

Il Consiglio Direttivo, si riunisce ogni qualvolta il Presidente o due membri lo ritengano necessario; le riunioni sono valide se sono presenti almeno la metà dei suoi membri e sono presiedute dal Presidente, in sua assenza, dal Consigliere più anziano di età.

Le delibere sono valide a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Sono di competenza del Consiglio Direttivo, in particolare:

•  l'elezione del Presidente e del Vice Presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea;

•  la preparazione del rendiconto delle attività svolte dall'associazione nel corso dell'anno precedente e la redazione annuale del bilancio da sottoporre per l'approvazione all'assemblea ordinaria, unitamente alla relazione del Collegio sindacale, ove nominato;

•  la formulazione del programma di attività e la sua realizzazione;

•  la gestione economico-finanziaria dell'associazione;

•  la determinazione dell'ammontare delle quote associative da versarsi annualmente nonché il termine per il versamento.

Art.9: PRESIDENTE

Il Presidente ha a tutti gli effetti la rappresentanza dell'Associazione davanti a terzi ed in giudizio.

Convoca le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci, ne prepara l'ordine del giorno e le presiede. Assicura, inoltre, pronta ed efficace esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Può delegare, previa approvazione del Consiglio Direttivo, alcune delle proprie competenze al Vice Presidente o a determinati Consiglieri.

Rimane in carica tre anni e può essere riconfermato. In caso di sua assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal Vice Presidente o, in sua assenza dal Consigliere più anziano.

Art. 10: COLLEGIO DEI SINDACI

L'Assemblea, ove lo ritenga opportuno ed in ogni caso nella ipotesi di obbligo di legge, provvede alla nomina del Collegio Sindacale

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti tra i soggetti aventi i requisiti di legge, dall'Assemblea dei Soci, con la designazione del Presidente. Il Collegio esercita le funzioni controllo contabile dell'Associazione e ne riferisce all'Assemblea. Il Collegio resta in carica per la durata di tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

L'eventuale compenso riconosciuto al Collegio dall'Assemblea dei soci, all'atto della nomina, non può eccedere i limiti di cui al comma 6, art. 10 del D.Lgs. 460/1997.

Art.11: PATRIMONIO E ENTRATE

Il patrimonio della Associazione “GIVE HIM A CHANCE” è costituito:

•  da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

•  da eventuali donazioni e lasciti.

Le entrate della Associazione “GIVE HIM A CHANCE” sono costituite:

•  dalle quote associative;

•  da liberalità e sovvenzioni di Enti Pubblici, aziende, persone fisiche, agenzie internazionali, associazioni e fondazioni, governi locali;

•  contributi delle controparti locali in singoli progetti comprendenti finanziamenti, fornitura di mano d'opera qualificata e non, terreni, strutture varie e impianti;

•  da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività sociale, sempre prodotta nel chiaro proseguimento del fine umanitario dell'associazione e nel rispetto dell'attività istituzionale e di quelle ad essa connessa come statuito all'art.2, quali ad esempio fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di beni di modico valore.

Art.12: BILANCIO ED UTILI

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno; entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo è obbligatoriamente tenuto a predisporre il rendiconto annuale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria. Detto documento dovrà rappresentare la situazione patrimoniale, economica e finanziaria, distinguendo le attività istituzionali da quelle direttamente connesse.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve,o capitale saranno impiegati per la sola realizzazione delle attività istituzionale e di quelle ad essa direttamente connesse.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve,o capitale, non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita della Onlus, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge; è fatto espresso divieto di compiere tutte le operazioni elencate ai punti a), b), c), d), e) del comma 6 dell'art.10 del D.Lgs. 460/1997, che possano dar luogo a distribuzione indiretta di utili ai sensi e per gli effetti dello stesso comma 6, art.10 D.Lgs. 460/1997.

Art. 13: SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento, dell'Associazione o, comunque, alla sua cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio o fondo residuo dell'organizzazione, dopo aver soddisfatto tutte le passività, sarà devoluto ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 662/1996 (Agenzia per le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale, istituita con D.P.C.M. del 26/9/2000), salvo diversa destinazione imposta per legge.

Art. 14: RINVIO

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto si fa rinvio alle disposizioni di legge speciali e al libro I, titolo II del Codice Civile.